Cassazione 3/04/2015 n. 6855

Se il coniuge intraprende dopo la separazione o il divorzio una nuova convivenza stabile con un altro compagno, viene ad esistere una nuova famiglia portatrice di valori di solidarietà, arricchimento e sviluppo della personalità.

A questo punto il coniuge che avrebbe avuto diritto al mantenimento dal precedente rapporto di separazione o di divorzio, perde tale diritto in quanto non sussiste più il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Infatti si è costituita una nuova e vera propria famiglia anche se di fatto, e quindi deve considerarsi rescissa ogni connessione con il tenore di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale.
Pertanto l’instaurazione di un nuovo rapporto more uxorio con sufficienti caratteri di continuità, determina la perdita definitiva del diritto a percepire l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile dall’altro coniuge.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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