Cass. n. 6855 del 3/04/2015

Il marito non è più tenuto a versare l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile alla moglie allorché questa abbia iniziato una nuova stabile convivenza con altro partner. Nel caso specifico, la donna intratteneva una relazione continuativa con un proprio compagno dal quale aveva avuto tra l’altro dei figli. Ciò nonostante continuava a richiedere il versamento dell’assegno da parte del marito stante la propria ridotta capacità reddituale.
La domanda del marito di annullamento dell’assegno era stata respinta, sia in Tribunale che in Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione, viceversa, è stata di diverso avviso, statuendo come, allorché si è in presenza di una situazione stabile e cioè sia nata un’altra famiglia di fatto, portatrice di valori di solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, il diritto a percepire l’assegno in base all’adeguatezza dei mezzi del proprio ex coniuge in funzione del tenore di vita goduto durante il rapporto matrimoniale, viene meno, di fronte all’esistenza di una nuova famiglia anche se di fatto. Infatti la nuova relazione rescinde ogni connessione con il tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, e quindi sostanzialmente con l’instaurazione di una nuova stabile famiglia la donna perde definitivamente il diritto all’assegno divorzile.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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