L’assegno divorzile può essere concesso in forza della legge 898/70 art. 5 comma sesto, allorché il beneficiario non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile di cui il medesimo benefici.