E' legittima la concessione di un assegno divorzile allorchè vengano riconosciute condizioni sfavorevoli, e obiettive, che rendono assai problematico trovare una adeguata attività lavorativa (confermata, nella specie, la decisione dei giudici che avevano riconosciuto ad una donna un assegno divorzile in considerazione del fatto che la stessa era iscritta da tempo nelle liste di collocamento e che in relazione all'età non più giovane e al territorio di residenza emergeva una oggettiva difficoltà nel reperire un attività lavorativa)