Trib. di Torino – Decreto del 20/04/2015

Non è ammesso l’accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, allorché questo venga sottoscritto non solo dai coniugi ma anche dal figlio maggiorenne. Ciò in quanto la legge n. 162 del 2014, non prevede alcuna possibilità di accordi a tre e quindi il Pubblico Ministero non può concedere l’autorizzazione fermo restando il diritto dei coniugi a modificare l’accordo escludendo da questo la partecipazione del figlio.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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