Trib. Messina 17 aprile 2012

In tema di obbligo di mantenimento a carico del padre e a favore della figlia e della ex moglie, occorre precisare che le stesse sono soggette a modifiche in caso di sopravvenuto matrimonio. È onere del genitore interessato alla cessazione dell'obbligazione contestato provare la condizione di autosufficienza della figlia ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa dipende dall'inerzia della stessa o dal rifiuto delle opportunità offertegli. Pertanto qualora la figlia posta in condizioni di completare gli studi abbia contratto matrimonio con persona avente una occupazione lavorativa, anche in caso di perdita di lavoro di quest'ultimo, l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori non rivive, avendo la figlia costituito una propria nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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