La cessazione dell'obbligo di contribuzione a favore dei figli maggiorenni cessa allorquando il genitore obbligato provi la raggiunta indipendenza economica del figlio il quale, mediante un'attività lavorativa stabile, continuativa, con un reddito corrispondente alla professionalità acquisita nel corso degli anni di studio, è in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze (nella specie, la Corte ha escluso l'obbligo di contribuzione nei confronti di un figlio maggiorenne, assunto con contratto a tempo indeterminato e che svolgeva un lavoro attinente agli studi effettuati, avendo conseguito un diploma di laurea triennale, pur se iscritto all'università per la specializzazione).