Cass. n. 1367 del 31 gennaio 2012

In caso di assegnazione della casa familiare il diritto di abitazione del coniuge assegnatario non si concreta senza l'allontanamento dell'altro coniuge. Ciò consente l'esecuzione forzata del provvedimento che dispone l' assegnazione , con il conseguente adeguamento della realtà al "decisum", anche se il profilo della condanna al rilascio non sia stato esplicitato nel provvedimento. La revoca dell' assegnazione determina una situazione eguale e contraria in capo al coniuge che ha perduto il diritto di abitare la casa familiare, essendo la condanna al rilascio implicita, sia quando quel diritto viene attribuito, sia quando viene revocato.

In tema di assegnazione della casa familiare, inizialmente disposta come nella specie con ordinanza del presidente del tribunale e poi oggetto di revoca , da parte del tribunale, con la sentenza che definisce il processo di separazione personale tra i coniugi, la natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 155 quater c.c., è tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare e, corrispondentemente, quando esso cessa di esistere per effetto della revoca, determina una situazione simmetrica in capo a chi lo ha perduto, con necessario allontanamento da parte di questi; ne consegue che il provvedimento ovvero la sentenza rispettivamente attributivi o di revoca costituiscono titolo esecutivo, per entrambe le situazioni, anche quando l'ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato.

Nel giudizio di separazione dei coniugi, il provvedimento che ordina la revoca dell' assegnazione della casa familiare, ancorché privo della condanna per il coniuge ex affidatario all'allontanamento, costituisce comunque titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.

La revoca dell' assegnazione della casa familiare, contenuto nella sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio di separazione tra coniugi, costituisce titolo idoneo per il rilascio, senza necessità che, con la pronuncia, sia esplicitato altresì un apposito comando, rivolto al coniuge ex assegnatario e diretto al suo allontanamento dall'immobile.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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