Nella separazione dei coniugi, in assenza di coabitazione con il nuovo partner, non può escludersi il diritto della donna all’assegno di mantenimento se non si dimostri in maniera rigida e specifica il comune intento della nuova coppia di dar vita ad una stabile comunione di vita ed alla costituzione di un nuovo nucleo familiare, non essendo sufficienti i viaggi compiuti insieme, la partecipazione economica dell’uomo alle spese sostenute dalla donna, l’assidua frequentazione con accollo di oneri economici.
È viceversa necessario dimostrare, dopo la sentenza di separazione che la nuova coppia abbia istaurato una vera e propria famiglia di fatto con un diverso progetto di vita, la condivisione di nuovi bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali tali da comportare il superamento del modello familiare cui era improntato il precedente rapporto, escludendosi ogni automatismo tra l’instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la perdita del diritto all’assegno, ma dovendosi dimostrare che il nuovo legame presenti carattere di stabilità e continuatività configurabile anche in assenza di coabitazione con il partner, quale nuova comunione di vita e nuova famiglia.