Disatteso ormai il principio per cui costituivano oggetto della comunione "de residuo" non solo i proventi esistenti al momento dello scioglimento della comunione, ma anche quelli per i quali l'utilizzatore non riusciva a provare che fossero stati consumati per il soddisfacimento delle esigenze familiari, va affermato il principio per cui sono esclusi dalla comunione legale tra coniugi i proventi delle attività separate svolte da ciascuno dei coniugi e consumati in epoca precedente allo scioglimento della comunione.