L'art. 1, comma 1, l. 8 febbraio 2006 n. 54, che ha novellato l'art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita , ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non censurabile la motivazione della corte territoriale che, provvedendo alla concreta regolazione di tale questione nella suddetta prospettiva, ha ritenuto idonea a realizzare, nella specie, l'interesse della minore la possibilità per la medesima di vedere i nonni paterni in occasione delle visite al padre, anche tenuto conto della attiguità delle rispettive abitazioni).
L'art. 155 c.c. attribuisce al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, nel quadro del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i propri genitori e con la medesima finalità di evitare, per quanto possibile, che la separazione produca traumi nello sviluppo della personalità del minore stesso. Pertanto, non merita censure la motivazione della sentenza che, avvalendosi della facoltà discrezionale di provvedere alla concreta regolazione di tale questione nella suddetta prospettiva, ritiene idonea a realizzare l'interesse della minore la possibilità della medesima di vedere i nonni paterni in occasione delle visite al padre.
Ferma restando, di regola, la valenza positiva e benefica del principio di bigenitorialità, ai fini di una normale e feconda formazione psicofisica di ogni minore, è da evitare l'affidamento congiunto a genitori che si separano per divorzio od ex art. 150 e 151 c.c. qualora tra i congiunti di sangue ed uno dei genitori vi sia una situazione cronica, consolidata ed, almeno all'apparenza e pro-tempore, irreversibile, di un'accentuata e manifesta conflittualità, tanto più se questo ultimo genitore non ha potuto o voluto adoperarsi, in modo idoneo e proficuo, per porre fine allo stato di tensione venutosi a creare; né appaia eccessivo o non conforme, comunque, all'interesse del minore che il giudice non disponga una distribuzione in parti uguali dei periodi di permanenza del minore presso ambedue i genitori ed i relativi nonni : a prescindere dalla considerazione che la legge non attribuisce, finora, ai nonni un vero e proprio diritto soggettivo a frequentare e permanere, per periodi più o meno lunghi, con l'abiatico, è certo che costringere (nel caso "de quo") la figlia dei coniugi in rotta a trascorrere un uguale periodo complessivo di tempo presso i due genitori e ad adattarsi a due realtà familiari diverse e tra loro nemiche costituirebbe il presupposto, pressocché certo ed inevitabile, per la strutturazione nel minore figlio/abiatico di un rapporto relazionale e di una individuazione familiare (e sociale) di "tipo scisso", profondamente contrario agli interessi vitali di un soggetto in età evolutiva; non si violerebbe, pertanto, in ipotesi siffatte, il principio di bigenitorialità se il giudice disponesse che il minore trascorra con il genitore cui non è stato affidato un lasso di tempo anche di molto inferiore al tempo da lui trascorso con l'affidatario.
L'art. 155 comma 1 c.c., come novellato dalla l. n. 54 del 2006, stabilisce che il titolare dell'interesse giuridicamente protetto è solo il minore e non l'ascendente od il parente. Pertanto, i soggetti interessati, qualora ricorrano gli estremi di una condotta genitoriale pregiudizievole ex art. 333 c.c. per l'assenza di contatti tra nonni e nipote, possono chiedere al competente tribunale per i minorenni l'adozione dei provvedimenti convenienti nell'interesse della prole minorenne, ai sensi del combinato disposto degli art. 336 c.c. e art. 38 comma 1 disp. att. c.c., fermo restando la loro mancanza di legittimazione ad intervenire nel giudizio di separazione personale dei coniugi. Tale principio è volto a riconoscere ai nonni la legittimazione ad adire il giudice minorile per ottenere un provvedimento ai sensi dell'art. 333 c.c., che consenta loro di incontrare il nipote, nel caso in cui sia ai medesimi impedita dai genitori la relativa frequentazione. A tal riguardo, sebbene un provvedimento giurisdizionale "innominato" non possa imporre la serenità dei rapporti del minore con i propri parenti, è pur sempre compito del giudice minorile intervenire al fine di garantire, nell'interesse del minore, serenità ed equilibrio in occasione del normale svolgimento dei suddetti rapporti.
L'istanza formulata dai nonni affidatari della prole minorenne nei confronti del padre, di condanna al versamento del contributo di mantenimento, va formulata nelle forme del procedimento monitorio di cui all'art. 148, c.c., di competenza del tribunale ordinario. Esso rappresenta un efficace rimedio previsto dal legislatore nell'ipotesi di inadempimento di uno dei genitori all'obbligazione di mantenimento della prole, il quale, consente che attraverso l'agile strumento del decreto (adottato previa audizione dell'inadempiente e sulla base di sommarie informazioni), si ottenga il versamento di una quota dei redditi dell'obbligato in favore di colui che sopporta le spese di mantenimento. L'ingiunzione può essere pronunciata, oltre che nei confronti del terzo obbligato verso l'inadempiente, anche direttamente nei confronti dell'obbligato inadempiente.
Assume rilevanza penale la condotta del genitore affidatario che ometta di informare circa il luogo di propria dimora quello non affidatario, impedendo così a costui di intrattenere un qualsiasi libero e sereno rapporto con i propri figli. Né può farsi carico al soggetto passivo di non essersi attivato, pur avendone ll’stratta possibilità, per individuare, di volta in volta, il luogo di residenza del coniuge separato, gravando su quest’ultimo l’obbligo di comunicare i suoi spostamenti all'altro genitore, onde porlo nella condizione più agevole per esercitare le sue prerogative genitoriali. Detta condotta non può essere scriminata neanche dalla circostanza che l’ex si sia sottratto al suo obbligo di contribuire economicamente al mantenimento dei figli minori, non sussistendo un rapporto di sinallagmaticità tra il diritto di visita del genitore non affidatario ed il dovere del medesimo di fornire i necessari mezzi di sussistenza.
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. - nei confronti di un padre che, omettendo di corrispondere ripetutamente l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione , fa mancare al figlio i mezzi di sussistenza - si ha anche quando a provvedere al sostentamento del minore siano altri soggetti, come la madre o i nonni , poiché ciò non elide l'obbligo a carico del padre che sta alla base della sopra citata figura criminosa.
I nonni hanno diritto di vedere i nipoti, ma non di intervenire nel giudizio di separazione, anche quando lamentano che malgrado sia stato disposto l'affidamento condiviso la nuora impedisca loro di mantenere rapporti con i piccoli. I genitori, infatti, restano gli unici soggetti ai quali è affidata la legittimazione sostitutiva all'esercizio dei diritti dei minori; pertanto spetta solo a loro di il diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. - nei confronti di un padre che, omettendo di corrispondere ripetutamente l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione , fa mancare al figlio i mezzi di sussistenza - si ha anche quando a provvedere al sostentamento del minore siano altri soggetti, come la madre o i nonni , poiché ciò non elide l'obbligo a carico del padre che sta alla base della sopra citata figura criminosa.
I nonni hanno diritto di vedere i nipoti, ma non di intervenire nel giudizio di separazione, anche quando lamentano che malgrado sia stato disposto l'affidamento condiviso la nuora impedisca loro di mantenere rapporti con i piccoli. I genitori, infatti, restano gli unici soggetti ai quali è affidata la legittimazione sostitutiva all'esercizio dei diritti dei minori; pertanto spetta solo a loro di il diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.
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