Non può la moglie rivendicare l’assegnazione della casa coniugale pur quale collocataria della figlia, allorché tale alloggio non sia mai stato abitato dalla richiedente seppure essendo stata acquistata con denaro comune.
Infatti il presupposto dell’assegnazione della casa è che questa sia utilizzata realmente al fine di conservare l’habitat domestico inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Pertanto l’assegnazione, che costituisce un provvedimento limitativo della proprietà, è consentito unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito effettivamente il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con l’esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero comunque la disponibilità.