Cass. n. 24156 del 12/11/2014

In linea teorica è possibile che il Tribunale possa suddividere la casa coniugale in due parti, assegnandone una alla moglie e l’altra al marito, data la grandezza dell’immobile, anche se questa in precedenza nella sua globalità costituiva la casa coniugale della famiglia. Tale possibilità tra l’altro favorisce gli incontri con i figli e migliora la tutela della prole, sulla base dei criteri ispiratori dell’affidamento condiviso.
Tuttavia la soluzione è esperibile soltanto allorché sussista un lieve grado di conflittualità tra i coniugi, in modo da agevolare in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico per i figli minori.
Tuttavia allorché viceversa vi siano situazioni foriere di conflittualità ed i contrasti tra i coniugi siano di particolare rilevanza, non è possibile suddividere la casa coniugale in due parti in quanto ciò non farebbe altro che aumentare la crisi fra i genitori e compromettere la serenità dei figli.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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