Cassazione n. 14177 del 07 agosto 2012

Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare, ed il giudice della separazione , ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, è tenuto a verificare che la concessione in comodato del bene sia stata effettuata nella prospettiva della sua utilizzazione quale casa familiare. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva disposto l'immediata restituzione dell'immobile concesso in comodato precario dai genitori al figlio e alla moglie di questo, poi separata, sul presupposto che la nuora, contestualmente alla concessione in comodato dell'appartamento controverso, aveva acquistato altro e più grande appartamento, sicché il nucleo familiare, pur privato dell'immobile dato in comodato , avrebbe comunque potuto utilmente collocarsi nell'altro senza perdita, per i figli dell'habitat domestico).

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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