Ai fini e per gli effetti di cui agli art. 155 quater e 155 quinquies (l. n. 54/2006), con particolare riferimento alla maggior tutela dei figli, dopo la dissoluzione della coppia genitoriale, ed al loro legame affettivo e psicologico con l'abitazione familiare, vanno considerati un'unica casa familiare due nuclei abitativi siti in uno stesso stabile, seppure su piani diversi, e tra loro collegati da una scala interna, e costituenti perciò un'unica abitazione malgrado la loro distanza in altezza, tanto più che i due nuclei abitativi hanno, da molto tempo, costituito, nei fatti, una ed una sola abitazione familiare, in seno unitario, prima che la coppia coniugale si separasse. Alla conservazione del tradizionale habitat domestico e familiare hanno, pertanto, un precipuo, rilevante benefico interesse i figli della coppia, specie se (come nella fattispecie) una figlia, pur se maggiorenne, presenti un livello intellettivo non di poco inferiore alla media (inquadrabile nell'ambito del ritardo mentale di media gravità), il che rende la donna destinata a rimanere, nella realtà di sua vita, irreversibilmente e definitivamente minore ed incapace, e, quindi, avente diritto ad una adeguata tutela innanzitutto sul piano psicologico, abitativo e domestico.