Cassazione n. 2103 del 14 febbraio 2012

La specificità della destinazione a casa familiare, quale punto di riferimento e centro di interessi del nucleo familiare, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall'incertezza che caratterizzano il comodato , cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione "ad nutum" del rapporto su iniziativa del comodante. Il comodato di un immobile adibito a casa coniugale rientra nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 1809 c.c., la cui restituzione è legata al termine dell'utilizzo.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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