Trib. Roma 07 Dicembre 2011

Allorché sia accertata l’intervenuta riconciliazione dei coniugi e cioè la ricomposizione dei contrasti coniugali e gli indizi di una ripresa vita comune e sia provato sostanzialmente che i coniugi a seguito di un riavvicinamento favorito tra loro da rapporti più distesi abbiano effettivamente ripristinato la comunanza di vita piena nel contesto ben si inseriscono occasioni di vacanza, le uscite con conoscenti e amici, l’entusiasmo e nuovi arredi da scegliere insieme, la ripresa della vita coniugale con modalità significative tali da potersi intendere come riconciliazione coniugale, diviene illegittima l’iscrizione ipotecaria a garanzia del pagamento già statuito a suo tempo in sede di separazione.

Una volta accertata la cessazione degli effetti della separazione consensuale, avvenuto meno pertanto il titolo dell’iscrizione ipotecaria, deve ordinarsi al Conservatore dei R.R.I.I. la cancellazione dell’ipoteca iscritta a suo tempo illegittimamente.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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