Concesso - da parte del genitore - in comodato un immobile al figlio perché sia adibito a casa familiare, il successivo provvedimento intervenuto nel giudizio di separazione , di autorizzazione a favore di uno di essi (in particolare, della nuora) ad abitare la casa stessa nei limiti normativi di cui all'art. 155, comma 4, c.c., non è opponibile al comodante allorché lo stesso chieda la restituzione, nell'ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti dell'urgenza e della non previsione, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.