Nel caso di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, ai sensi degli art.li 155 comma 4 c.c. in tema di separazione personale e comma 6, Legge n. 898/70, così sostituito dalla legge n. 74/87, in tema di divorzio, il relativo provvedimento in quanto avente per definizione data certa, sia esso o la sentenza che definisce il giudizio di separazione o di divorzio, sia il provvedimento provvisorio pronunziato dal Presidente del Tribunale ai sensi di legge, è opponibile al terzo acquirente del bene in epoca al provvedimento medesimo, nel termine di nove anni, ed anche oltre se il provvedimento sia stato trascritto.