Va condannato il padre che omette di assolvere al dovere del mantenimento nei confronti del minore ai sensi dell’art. 570 c.p.
Ciò anche se la paternità sia stata riconosciuta solo in seguito dopo la pronuncia del Tribunale di accertamento giudiziale non avendo provveduto il responsabile al riconoscimento volontario
Unica possibilità di sottrarsi alla condanna sarebbe stata la dimostrazione di impossidenza di redditi e l’impossibilità di prestare attività lavorativa non per propria colpa per tutto il periodo dell’omissione.