Cassazione 26 Aprile 2017 n. 10207

Allorché il figlio maggiorenne voglia continuare a percorrere gli studi intrapresi purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori, tale diritto va garantito.
Non basta per sottrarsi all’assegno che una figlia completi il corso degli studi, in quanto il padre è tenuto a partecipare anche nelle ulteriori fasi di perfezionamento.
L’unica possibilità per ottenere l’annullamento ed una riduzione per il mantenimento per i figli e la prova dell’indipendenza economica degli stessi, ovvero che l’interessata, terminati gli studi, avesse rifiutato offerte di lavoro.
La prosecuzione degli studi è sempre una scelta finalizzata ad un utile inserimento nel mondo del lavoro, corrispondente alle inclinazioni personali della figlia e compatibili con le società al momento della decisione (26 anni), in rapporto alla situazione economico patrimoniale della famiglia.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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