Cassazione 13 gennaio 2017 n. 789

Allorché un marito separato, formi una nuova famiglia con la nascita di nuovi figli, tale circostanza incidendo sul reddito dell’obbligato, può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite.
Ciò in quanto l’assunzione di nuovi obblighi di carattere economico nei confronti della nuova famiglia è altrettanto importante degli obblighi di mantenimento nei confronti della precedente.
Tuttavia la circostanza sopravvenuta va valutata dal giudice caso per caso, in quanto non può essere ipotizzata un automatico diritto del padre ad ottenere la riduzione.
Non vi è in sostanza alcuna norma, per cui il mantenimento del coniuge separato vada ridotto, di diritto, con la nascita di un nuovo figlio.
Sarà la Corte che dovrà valutare e decidere se la circostanza sopravvenuta della nascita di una altro figlio ai sensi dell’art. 156 c.c. comporti la modifica o la revoca delle statuizioni già assunte in precedenza.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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