Corte Costituzionale n° 286 del 21/12/2016

Ai sensi degli art.li 237, 262, 299 c.c., 72 comma 1 R.D. n° 1238/39, 3334 del D.p.r. n° 396/2000 è prevista l’attribuzione automatica del cognome del padre al figlio nato in costanza di matrimonio.
È stata sollevata eccezione e dichiarata la incostituzionalità, in rapporto all’art. 2 della Costituzione per lesione del diritto all’identità personale in quanto ogni individuo appena nato ha diritto a veder riconoscere le caratteristiche identificative di entrambi i genitori.
A ciò si aggiunga che, secondo la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, appare incostituzionale che debba essere attribuito al figlio nato dalla coppia sposata, automaticamente il cognome del padre.
Deve essere invece ammesso che i coniugi di comune accordo possano trasmettere ai figli al momento della nascita anche il cognome materno.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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