CASSAZIONE N° 20107 DEL 07/10/2016

Pur dovendosi tutelare l’interesse ed il diritto del padre a mantenere rapporti continuativi e la frequentazione con la propria figlia adolescente, tuttavia di fronte al rifiuto della ragazza di qualsiasi forma di contatto con il padre, va tenuto conto dell’età e della sensibilità della giovane che si sente ferita della poca attenzione a suo tempo dedicata dal padre.
Dunque la mancata partecipazione alle visite di questi non può essere compensata da un provvedimento cattivo da parte del Tribunale, ma la frequentazione può essere verificata dai Servizi Sociali solo su basi spontanee e non certo perché dettate dal Tribunale o dai Servizi Sociali, né tantomeno dalla Corte Suprema.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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