Non è ammissibile chiedere l’integrazione del proprio mantenimento alle zie paterne, ritenute non legittimate passivamente in causa, perché non assimilabili agli ascendenti ai fini del concorso al mantenimento della nipote non economicamente autosufficiente.
Il concetto di prossimità parentale, ex art. 148 c.c. si riferisce agli ascendenti dei genitori del figlio da mantenere, stabilendo che essi sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.
La disposizione non può che intendersi dunque se non come riferita ai nonni del figlio da mantenere e non certo agli zii.
Costoro non sono infatti parenti in linea retta, ai quali soltanto si attaglia il termine ascendenti, bensì paventi in linea collaterale. Ne consegue che essi non possono essere considerati legittimati passivi, né tenuti al mantenimento.