In tema di assegno di mantenimento , una volta accertata la sussistenza di un elevato tenore di vita in costanza di matrimonio, il giudice di merito, chiamato a valutare l'inadeguatezza dei redditi del richiedente, non può limitarsi a considerare il mero dato dello svolgimento, da parte di quest'ultimo, di un'attività lavorativa, ma deve esaminare se i suoi mezzi economici gli consentano di mantenere il tenore di vita precedente.