Cassazione - n. 8862 del 01 giugno 2012

In tema di assegno di mantenimento , una volta accertata la sussistenza di un elevato tenore di vita in costanza di matrimonio, il giudice di merito, chiamato a valutare l'inadeguatezza dei redditi del richiedente, non può limitarsi a considerare il mero dato dello svolgimento, da parte di quest'ultimo, di un'attività lavorativa, ma deve esaminare se i suoi mezzi economici gli consentano di mantenere il tenore di vita precedente.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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