Le condizioni di separazione consensuale, ancorché omologate dal tribunale, rimangono pur sempre il frutto di un accordo negoziale dei coniugi, al quale si applicano le norme generali sul contratto, ivi comprese quelle in tema di vizi della volontà e di capacità delle parti, da dedursi mediante l'azione di annullamento contro il decreto di omologa, e non già attraverso la richiesta di modifica delle condizioni stesse ai sensi dell'art. 710 cpc.