Assunto dal marito in sede di separazione personale l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della moglie e dei figli con lei conviventi nella casa coniugale un assegno non inferiore a euro 1500 mensili, è irrilevante ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio sia la mera formazione culturale e professionale della moglie, in assenza della dimostrazione di una effettiva possibilità di svolgimento di una attività lavorativa retribuita, sia la invocazione (e la dimostrazione) da parte dello stesso marito, dello stato fallimentare in cui versa la società di cui è amministratore unico, qualora, costituito un nuovo nucleo familiare con una donna giovane priva di redditi e di attività lavorativa detto marito abbia procreato uno o due figli, consentito alla nuova famiglia un «elevato» tenore di vita e acquistato un appartamento del valore dichiarato di euro 280.000, intestato alla donna poi divenuta sua seconda moglie.