Tribunale Milano - 8 marzo 2012

In tema di separazione tra coniugi deve essere rigettata per difetto dei presupposti la richiesta formulata dal marito volta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, che sia basata sull'assunto che la moglie svolga un lavoro part-time mentre potrebbe svolgere un lavoro a tempo pieno, nel caso in cui la trasformazione del contratto non dipenda soltanto dalla coniuge e, comunque, quando la modalità part-time sia stata scelta dai coniugi in costanza di matrimonio per permettere alla madre di accudire i figli in tenera età.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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