Nel giudizio di separazione dei coniugi, consensuale o giudiziale, il provvedimento sul mantenimento della prole, provvisorio o definitivo, che condanna il genitore non affidatario a pagare, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie, costituisce titolo esecutivo anche in relazione a queste allorché ne sia opportunamente documentata l'effettiva sopravvenienza ed entità.