Cassazione n. 6319 del 21 marzo 2011

Ritenuto che la l. 8 febbraio 2006 n. 54 ha espresso una evidente assimilazione della posizione dei figli naturali a quella dei figli legittimi quanto al loro affidamento, e ritenuto, altresì, che le innovazioni di cui alla l. n. 54 del 2006 cit. sanciscono, sul piano processuale, una definitiva autonomia del procedimento ex art. 317 bis c.c., allontanandolo dall'alveo delle procedure ex art. 330, 333, 336 c.c. ed avvicinandolo, e, per certi versi, assimilandolo, a quelli di separazione e divorzio con figli minori, sono pienamente ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 317 bis c.c., in sede di reclamo, i provvedimenti sull'affidamento dei figli e sulle relative statuizioni economiche: il decreto emesso ai sensi dell'art. 317 bis c.c. ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della "decisorietà" (risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo) e della "definitività", con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus", a quella del giudicato; il decreto "de quo" è, invero, ricorribile per cassazione, con i termini per l'impugnazione di cui agli art. 325 e 327 c.p.c.; nei procedimenti ex art. 330 e 333 c.c. sono preminenti l'assenza di "decisorietà" e la possibilità di "revoca" dei provvedimenti anche a prescindere da un mutamento delle circostanze. In caso di sottrazione internazionale di minori, il giudice dello Stato in cui il minore aveva, prima del suo trasferimento, la residenza abituale, conserva la competenza giurisdizionale fino a quando il minore stesso non abbia acquistato la residenza in un altro Stato, ferme restando la pertinenza e l'applicabilità degli art. 10 ed 11 prf 7 ed 8 del regolamento Ce n. 2201/2003.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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