Cassazione pen. n. 8912 del 04 febbraio 2011

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, entrambi i genitori sono tenuti ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Ne consegue che il reato di cui all'art. 570, comma 2, c.p., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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