Il provvedimento che dichiara la decadenza, di uno o di entrambi i genitori, dalla potestà parentale conserva la sua ragione d'essere anche quando venga emanato dopo che la prole ha raggiunto la maggiore età, così come la decadenza stessa può essere richiesta quando la prole è già divenuta maggiorenne; in entrambe le ipotesi non possono essere considerate irrilevanti le reciproche implicazioni, fattuali ed effettuali, d'ordine successorio (specie in tema di indegnità a succedere).