Il criterio della proporzione dell'assegno di mantenimento per la prole rispetto alla situazione reddituale dei genitori, non costituisce l'unico parametro per la sua determinazione, occorrendo innanzitutto chiedersi quale sia la somma necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni del figlio, come enucleati negli art. 147 - 148, c.c., e tenuto conto dei parametri di cui agli art. 155, comma 4, c.c. Si ritiene poi, quanto alle spese straordinarie, che esse comprendano le spese mediche e di istruzione, sol quando non rientrino nella normalità della vita del minore. Si parla dunque di spese straordinarie, quando trascendano le ordinarie esigenze di vita del minore. Al fine di semplificare i rapporti, si preferisce tener conto, nella determinazione globale dell'assegno di mantenimento , di tutte le spese che caratterizzano la normale vita del figlio, sicché, rendendo l'assegno onnicomprensivo, si possano limitare l'occasione di conflittualità.