La madre che impedisce l'affidamento temporaneo del bimbo al papà, nei giorni e nelle ore stabilite dal giudice civile, non incorre in alcuna responsabilità penale se giustifica il suo contegno con l'esigenza di aver voluto tutelare la salute del minore, che costituisce bene prevalente, la cui difesa può proteggere la mamma da eventuali accuse di aver eluso l'esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (art. 388, comma 2, c.p.).