In tema di separazione tra coniugi, il coniuge tenuto al versamento di un assegno di mantenimento non può ritenersi esonerato dal relativo obbligo nei confronti dell'altro coniuge qualora questi riceva aiuti economici dalla propria famiglia di origine, specie allorché tale aiuto sia reso necessario dalla esiguità del reato del beneficiario, dalle sue assai precarie condizioni di salute e dalla modesta entità del mantenimento erogato dal coniuge.