Qualora non penda alcun procedimento e si debba dare attuazione alle disposizioni previste con le sentenze di separazione o divorzio (o ai provvedimenti di revisione successivamente adottati ex art. 710 c.p.c. o ex art. 9 l. div.), il Giudice Tutelare , nell''ambito di quanto previsto dall'art. 337 c.c. (strumento da considerare alternativo all'art. 612 c.p.c.), può validamente esercitare una vigilanza attiva, idonea cioè ad adottare tutti i provvedimenti che, senza modificare il regime stabilito in sede di cognizione, valgano a consentirne l'applicazione, avvalendosi dell'ausilio di soggetti deputati alla cura degli interessi contesi che non operino solo al fine di conoscere la situazione ma anche concretamente, per superare le eventuali resistenze delle parti all'applicazione del regime previsto.