Il regolamento concordato tra i coniugi, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia soltanto in seguito al provvedimento di omologazione della separazione , così come l'eventuale accordo modificativo intervenuto successivamente, che ove volto alla rideterminazione degli obblighi stabiliti con l'accordo omologato, non è operante se non attraverso l'indefettibile nuovo accertamento giudiziale previsto dall'art. 710, c.p.c. Pertanto, in difetto dell'attivazione del rituale procedimento revisionale, e del conseguente nuovo accertamento giudiziale, il titolo costituito dalla sentenza di omologazione delle condizioni di separazione consensuale non è suscettibile di essere "ipso facto" caducato, eliso e/o modificato. Ne consegue che le doglianze concernenti l’eliminazione e/o riduzione degli assegni di mantenimento per fatti sopravvenuti alla sentenza di omologazione della separazione non possono proporsi con l'opposizione al precetto relativa a crediti maturati per il loro mancato pagamento, risultando proponibili con detta opposizione soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo azionato.