Il trasferimento immobiliare a favore del figlio, previsto in un accordo di separazione tra coniugi , non è trascrivibile senza l'adesione del terzo beneficiario, indefettibile "condicio iuris" sospensiva, fino al suo verificarsi, dell'acquisizione del diritto in modo irrevocabile. (Fattispecie in cui il tribunale di Siracusa ha considerato legittima la trascrizione con riserva, da parte del conservatore dei registri immobiliari, dell'accordo traslativo di bene immobile , contenuto nel decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi , a favore del figlio, senza che sia stato previamente manifestato il consenso, in nome e per conto del minore, da parte del legale rappresentante nominato e autorizzato dal giudice tutelare ex art. 320 c.c.).