In sede di separazione personale, è valido l’accordo con cui un coniuge si impegna ad apporre un vincolo di destinazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 ter c.c., sugli immobili di sua esclusiva proprietà, obbligandosi a non cedere llimmobile a terzi per tutta la durata del vincolo. La costituzione del vincolo sugli immobili e la natura della finalità perseguita impongono di per sé sole il divieto di alienazione ex art. 2645 ter c.c.