L’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli con egli convivente, trova titolo nel provvedimento di omologazione della separazione , opponibile ai terzi se regolarmente trascritto. Conseguentemente, anche a voler ammettere che tale opponibilità opera non solo in caso di trasferimento volontario ma anche in caso di vendita forzata del bene immobile , ciò non toglie che il titolo resta governato dalle regole sue proprie, implicanti il rilievo delle circostanze sopravvenute. Ragion per cui, se i presupposti dell'assegnazione della casa coniugale vengono meno, legittimato a far valere la caducazione degli stessi è il soggetto divenuto proprietario del bene per effetto dell'intervenuta aggiudicazione, allo stesso modo in cui lo sarebbe stato l'ex coniuge ancora in vita laddove avesse conservato la titolarità del bene. Pertanto l’astratta opponibilità all'aggiudicatario, riveniente dalla trascrizione, del diritto di uso esclusivo del bene immobile , non può conservare alcun rilievo autonomo, essendo pur sempre subordinata alla persistenza delle condizioni di attribuzione del medesimo diritto di uso, secondo i principi regolatori della materia (fattispecie in cui tale diritto era ormai cessato in quanto i figli, tutti maggiorenni, erano divenuti autosufficienti avendo da tempo abbandonato la casa coniugale).