La Corte di Cassazione è tornata sull’argomento della prova, nel caso di un soggetto che assuma di aver subito violenza, in assenza di evidenti lesioni o tracce corporali o di altri elementi che confermino il fatto. La questione è stata affrontata nuovamente con due distinte sentenze, l’una del 18/01/2021 n° 1764 e l’altra del 25/01/2021 n. 2911.
Molto interessante è l’ordinanza della Cassazione del 04/03/2021 n° 5932 con la quale, sempre nel solco della revisione dei benefici che in tanti anni sono stati concessi alle donne, inizia a fare marcia indietro anche su un principio che pure era stato deciso con altre sentenze in modo difforme.
Continua l’orientamento restrittivo della giurisprudenza verso le donne divorziate. Cade il diritto, a percepire l’assegno dall’ex coniuge benestante se si prova la convivenza per un apprezzabile lasso di tempo con un nuovo partner.
Frequentemente vengono a studio clienti, le quali dopo la scoperta della loro relazione extraconiugale, vengono minacciate dal marito paventando di chiedere al tribunale il collocamento e l’affidamento dei figli al padre.
La Cassazione con una sentenza del tutto innovativa, la n. 11097 depositata il 10.06.2020, ha ritenuto legittima l’azione risarcitoria promossa dal figlio contro il padre naturale, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti per essere stato trascurato dal genitore ed aver condotto una vita ben diversa da quella che avrebbe dovuto condurre se il padre avesse adempiuto agli obblighi genitoriali.
Una delle forme di garanzia più “taglienti” e insidiose in danno del soggetto tenuto al mantenimento o all’assegno divorzile, è la possibilità per il creditore di iscrivere ipoteca su tutti i beni del debitore a garanzia del pagamento delle somme statuite dal Tribunale.
Molti credono che, con l’abrogazione del reato di abbandono del tetto coniugale, l’allontanarsi dalla casa e dalla famiglia, non costituisca più alcun reato. Non è così.
La questione se un soggetto possa, pur senza fregiarsi del titolo di Dottore Commercialista, tenere la contabilità per un’azienda, effettuare denunce dei redditi e svolgere tutte le altre attività di consulenza fiscale, senza essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti o equiparati, è stato un tema molte volte dibattuto in giurisprudenza e con sentenze spesso contrastanti.
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