CASS. ORD. 17318 DEL 24/08/2016

A norma del Codice Civile la riconciliazione fa cessare gli effetti della separazione stessa senza concorrere alla pronuncia del Magistrato.
La riconciliazione può subentrare sia ovviamente ad una separazione consensuale che ad una separazione giudiziale.
Tuttavia una volta che si intervenuta la riconciliazione, non è più possibile procedere al divorzio, ma in caso di nuova crisi si dovrà proporre ex novo ricorso per separazione.
Ciò anche con riguardo alla legge n° 55/2015 che si è limitata a ridurre i termini per richiedere il divorzio, ma nulla ha modificato sulla normativa generale per la quale l’interruzione della separazione ai fini dell’impedire la pronuncia divorzile, deve essere eccepita ai sensi dell’art. 3 della legge 898/70 da parte convenuta che deve quindi fornire prove dell’intervenuta riconciliazione e dell’integrale ripresa della vita in comune.



Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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