Il provvedimento con il quale in sede di separazione si stabilisce che il genitore non affidatario debba pagare pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del Giudice in sede di cognizione.
Dunque è possibile notificare il titolo con il precetto, ma solo a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esporsi sopra indicati nel titolo e la relativa entità.
L’allegazione della documentazione va compiuta con riferimento all’atto di precetto e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione per l’ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizione di poter, sin da subito, verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell’atto di precetto.