E’ illegittimo da parte del Tribunale dei minori, revocare o limitare la responsabilità di uno od entrambi i genitori nei confronti del figlio, se non viene preventivamente nominato un difensore del minore.
Il figlio ha, al pari dei genitori, nel processo di decadenza o della limitazione della responsabilità genitoriale, ex art.li 330 e 333 c.c., diritto ad avere un proprio rappresentante e difensore.
Ne consegue che nei giudizi concernenti l’adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi o restituivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336 c.c. deve essere interpretato nel senso di richiedere sempre la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c. ove non sia stato nominato un tutore provvisorio.