Cassazione Ord. n. 40490 del 16/12/2021

E’ illegittimo da parte del Tribunale dei minori, revocare o limitare la responsabilità di uno od entrambi i genitori nei confronti del figlio, se non viene preventivamente nominato un difensore del minore.
Il figlio ha, al pari dei genitori, nel processo di decadenza o della limitazione della responsabilità genitoriale, ex art.li 330 e 333 c.c., diritto ad avere un proprio rappresentante e difensore.
Ne consegue che nei giudizi concernenti l’adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi o restituivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336 c.c. deve essere interpretato nel senso di richiedere sempre la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c. ove non sia stato nominato un tutore provvisorio.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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