I provvedimenti del giudice del divorzio relativi all'affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento, dovendo ispirarsi all'esclusivo interesse dei minori, non sono vincolati dalle richieste dei genitori, né dal loro accordo. Ne consegue che la sentenza di divorzio , che tale accordo recepisca, non può essere interpretata in base ai criteri stabiliti dall'art. 1362 c.c. astenendosi, cioè, dall'esclusivo riferimento al senso letterale delle espressioni usate ed indagando, invece, la comune intenzione delle parti, anche alla luce del comportamento successivamente tenuto non potendo essere attribuita natura negoziale alle condizioni in essa stabilite.