Nei procedimenti camerali che risolvono una controversia su diritti soggettivi, con provvedimento suscettibile di passare in giudicato e ricorribile per cassazione, sussiste l’eadem ratio della necessità inderogabile della rappresentanza tecnica, che sta alla base dell'art. 82 c.p.c. (salva espressa contraria specifica norma); sussiste, pertanto, la necessità del ministero del difensore anche nel procedimento di divorzio su domanda congiunta dei coniugi. In difetto di rappresentanza tecnica, la sentenza emessa su domanda personale dei coniugi è nulla.
Si tratta peraltro di procedura camerale che risolve una controversia su diritti soggettivi di natura contenziosa, anziché volontaria, definita con provvedimento suscettibile di passare in giudicato (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado nel rilievo che il ricorso con cui i coniugi avevano chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato sottoscritto dalle parti personalmente).