La domanda congiunta di divorzio anche se è intervenuta la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi va accolta. Tale revoca non priva d'efficacia l'accordo inizialmente raggiunto dalle parti, in sede di divorzio, sulle condizioni relative ai rapporti economici e ai figli ed in base al quale è stato disposto un rito semplificato e accelerato. Tecnicamente, infatti, una rinuncia unilaterale è inammissibile perché alla domanda congiunta possono rinunciare congiuntamente solo entrambi i coniugi. Ovviamente, resta ferma la possibilità per la parte di chiedere la modifica a fronte di fatti sopravvenuti alla prestazione del consenso ex art. 710 c.p.c. e art. 9 l. n. 898 del 1970.