In caso di richiesta congiunta di divorzio risulta inammissibile la rinuncia di uno dei due coniugi, potendo rinunciare alla domanda congiunta soltanto entrambe le parti, insieme. Solamente in ipotesi di errore, violenza o dolo a danno di una delle parti, questa avrebbe la facoltà di chiedere l'annullamento del proprio consenso, invalidamente prestato, mentre non può essere ritenuta ammissibile una revocabilità "ad nutum", frutto di un immotivato "pentimento".