In caso di domanda congiunta di divorzio non è necessaria la presenza personale dei ricorrenti davanti al tribunale in camera di consiglio, per confermare la volontà già espressa con il ricorso introduttivo. Poichè è indispensabile, peraltro, che permanga, fino alla pronunzia del tribunale, la volontà di proporre la domanda giudiziale, ove uno dei coniugi non compaia alla ricordata udienza, giustificando la propria assenza con una dichiarazione autenticata di volere revocare espressamente il consenso già prestato a richiedere la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate nel ricorso - ferma l'efficacia dei patti di natura negoziale sostanziale contenuti in detto ricorso, salvo che gli stessi non siano stati condizionati alla pronunzia del tribunale e alla permanenza della volontà delle parti - il tribunale deve dichiarare non luogo a provvedere e ordinare l'archiviazione degli atti.